Convenzionata o indipendente: cosa cambia per la tua carrozzeria
A cura di Carrozzeria Protetta · Aggiornata il
In breve
Una convenzione ti lega a quella compagnia: sui suoi sinistri valgono il tariffario e le regole che avete concordato. Sugli altri resti libero, e la legge riconosce al cliente la facoltà di far riparare l’auto da un’impresa di sua fiducia con risarcimento integrale. Nessuna carrozzeria è convenzionata con tutte le compagnie: si ragiona sinistro per sinistro, non una volta per sempre.
1. Cosa fissa una convenzione
Una convenzione è un contratto fra la tua carrozzeria e una compagnia. Per i sinistri di quella compagnia fissa in anticipo due cose: il tariffario e il modo in cui si gestisce il danno. In cambio la compagnia indirizza da te i suoi assicurati.
Ogni convenzione ha le sue condizioni, e non c’è una regola generale da citare: vale quello che hai firmato. Se stai valutando una proposta, o non rileggi la tua da anni, le domande da farti sul contratto sono queste.
- Quale tariffa oraria ti viene riconosciuta, e come si aggiorna.
- Quali voci sono comprese e quali restano a tuo carico.
- Chi decide sui ricambi.
- In quanto tempo vieni pagato.
- Se ti impegna in esclusiva, o solo per i sinistri di quella compagnia.
Se convenga o no dipende dai tuoi numeri: quanto lavoro ti porta, e a quale margine. Questa guida non te lo può dire. Ti dice cosa resta fuori dalla convenzione, che è più di quanto di solito si pensa.
2. Cosa resta libero: la scelta del cliente
Chi ha subito il danno può scegliere dove far riparare l’auto. Non è un’abitudine del mercato: è scritto nel Codice delle assicurazioni.
“Resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l’impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.”
La norma dice due cose, e la seconda riguarda te.
- Il cliente ha la facoltà di rivolgersi a un’impresa di sua fiducia e di ottenere il risarcimento integrale per la riparazione a regola d’arte.
- Tu, in cambio, devi dare la fattura e una garanzia di almeno due anni sulle parti non soggette a usura ordinaria. Se lavori fuori convenzione, la garanzia scritta è la prima carta da avere in ordine.
3. Come le compagnie indirizzano i clienti
La libertà di scelta c’è, ma alcune polizze la rendono costosa. IVASS, l’autorità che vigila sulle assicurazioni, nel 2017 ha descritto a tutte le imprese tre tipi di clausole che le erano state segnalate:
- quelle che vietano la cessione del credito, o la ammettono solo verso riparatori convenzionati con l’impresa;
- quelle che la subordinano al consenso preventivo della compagnia;
- quelle che, a fronte di uno sconto sul premio, prevedono una penale se l’assicurato si rivolge a un riparatore di fiducia invece che a uno convenzionato.
“Clausole del genere possono comportare uno squilibrio, talvolta significativo, dei diritti e dei doveri tra le parti all’interno del contratto, a svantaggio dell’assicurato, tale da farne presumere una possibile vessatorietà. Inoltre, l’applicazione di tali clausole, in molti casi, tende a prolungare i tempi di liquidazione dei danni derivanti dal sinistro.”
Attenzione a non leggerci più di quello che c’è. IVASS scrive “possono” e “possibile”: non ha vietato queste clausole e non le ha dichiarate nulle. Le segnala all’Autorità garante della concorrenza, che è quella competente a valutarle una per una.
E la legge non le vieta. CNA lo ha scritto ai carrozzieri nel 2018, dopo la legge Concorrenza:
“[…] la legge concorrenza non impedisce alle assicurazioni la canalizzazione del mercato della riparazione, attraverso il risarcimento in forma specifica, né vieta alle assicurazioni di inserire nei contratti clausole che impediscono l’utilizzo della cessione del credito, che rimangono accordi privati, tra assicurazione e assicurato.”
Quindi la partita si gioca sulla polizza del singolo cliente. Cosa fare quando la polizza vieta la cessione è nella guida sulla cessione del credito.
4. Lo scoperto più alto fuori rete: la Cassazione nel 2026
Nell’aprile 2026 la Cassazione si è occupata di un caso che ogni carrozziere indipendente riconosce (ordinanza n. 10797, pubblicata il 23 aprile 2026).
I fatti. Un’auto danneggiata da atti vandalici, una polizza che copriva quel danno, e una clausola: scoperto del 15% se ripari in una carrozzeria convenzionata, del 20% se ripari fuori rete. Il proprietario fa riparare fuori rete e cede il credito alla carrozzeria. La carrozzeria chiede il pagamento. Il Tribunale di Milano ritiene la clausola nulla perché abusiva; la Corte d’Appello la ritiene valida e applica il 20%. La carrozzeria ricorre in Cassazione.
Cosa ha deciso la Corte. Ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza e ha rinviato alla Corte d’Appello di Milano per un nuovo esame. Il motivo:
“[…] la clausola in argomento va considerata non già isolatamente ma in relazione anche alle altre clausole di cui si compendia il contenuto del contratto e al tenore complessivo del testo contrattuale, al fine di verificare se nello specifico caso concreto essa determini un ‘significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto’ […]”
La Corte aggiunge che va accertato se la clausola è stata imposta al consumatore o accettata dopo una trattativa specifica.
Cosa non ha deciso. Non ha dichiarato nulla la clausola. Ha detto che la Corte d’Appello l’aveva valutata male e le ha indicato come rifare la valutazione. E la polizza era per atti vandalici, non per la responsabilità civile auto: il principio riguarda le clausole nei contratti con i consumatori, non una regola nuova sui sinistri stradali.
Perché ti interessa lo stesso. Per due ragioni. A portare il caso fino in Cassazione è stata una carrozzeria che aveva ricevuto il credito, e la Corte è entrata nel merito delle sue ragioni. E la domanda che la Corte ha posto è quella giusta da fare su ogni clausola “fuori rete”: è stata trattata col cliente, o gli è stata messa davanti da firmare?
5. Nessuna carrozzeria è convenzionata con tutte
È il punto che al banco cambia la conversazione. Se sei convenzionato con una compagnia, non lo sei con le altre: e i sinistri che entrano dalla tua porta non li sceglie nessuno.
Conviene ragionare per pacchetti di sinistri, non per carrozzeria. Sui sinistri della compagnia con cui hai la convenzione, vale la convenzione. Su tutti gli altri applichi la tua tariffa e ti trovi davanti un perito con cui non hai nessun accordo: sono i sinistri in cui il preventivo si discute voce per voce, e in cui serve qualcuno che lo difenda.
“Sono già convenzionato” quindi non è una risposta completa. La domanda vera è: quanti dei sinistri che ripari in un anno stanno fuori dalle tue convenzioni?
6. Cosa dire al banco
Quando un cliente ti dice “la mia assicurazione vuole che vada dalla sua carrozzeria”, hai tre cose da fare, in quest’ordine.
- Dirgli come stanno le cose. La legge gli lascia la facoltà di far riparare l’auto da un’impresa di sua fiducia e di ottenere il risarcimento integrale per la riparazione a regola d’arte.
- Leggere la sua polizza prima di promettere. Se c’è uno scoperto, una franchigia o una penale per chi ripara fuori rete, il cliente deve saperlo da te e non scoprirlo dopo. La guida di Confartigianato Imprese Veneto consiglia di valutare la polizza “attentamente” insieme all’assicurato proprio in questi casi.
- Capire a quale compagnia andrà la richiesta. Nel risarcimento diretto si scrive alla compagnia del cliente, nella procedura ordinaria a quella del responsabile. La differenza è spiegata nella guida La compagnia non paga.
Dove hai una convenzione, noi non entriamo: lì tariffario e gestione del danno li hai già concordati con la compagnia. Sugli altri sinistri lavoriamo insieme, e come funziona è scritto in Come funziona.
Le fonti
Aperte e lette il .
- Codice delle assicurazioni private, art. 148 (Procedura di risarcimento) (si apre in una nuova scheda su normattiva.it)Il comma 11-bis: la facoltà dell’assicurato di rivolgersi a un’impresa di propria fiducia, e gli obblighi dell’impresa (documentazione fiscale e garanzia di almeno due anni).
- IVASS, lettera al mercato del 24 luglio 2017, prot. n. 0143486/17 (si apre in una nuova scheda su ivass.it)I tre tipi di clausole che limitano la cessione o penalizzano il riparatore non convenzionato, e cosa ne pensa IVASS.
- CNA, “Lettera aperta ai Carrozzieri”, Roma, 21 febbraio 2018 (si apre in una nuova scheda su bo.cna.it)La legge Concorrenza del 2017 non impedisce il risarcimento in forma specifica né le clausole contro la cessione.
- Cassazione civile, Sezione III, ordinanza n. 10797, pubblicata il 23 aprile 2026 (si apre in una nuova scheda su sicurauto.it)Il caso dello scoperto del 20% per riparazione fuori rete contro il 15% in rete. È la copia dell’ordinanza pubblicata nell’archivio della Corte.
- Confartigianato Imprese Veneto, “La corretta gestione dei sinistri in carrozzeria. Guida operativa” (2024) (si apre in una nuova scheda su confartigianato.veneto.it)Il consiglio di leggere la polizza del cliente quando ci sono scoperti o franchigie (pagg. 4 e 5).
Questa guida spiega come funzionano le regole. Non sostituisce il parere di un legale sul tuo caso.
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