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La compagnia non paga. I termini di legge e cosa puoi fare

A cura di Carrozzeria Protetta · Aggiornata il

In breve

La legge non dà alla compagnia un termine per pagare: le dà un termine per fare l’offerta. Sono 60 giorni dalla richiesta completa per i danni all’auto, 30 se il modulo è firmato dai conducenti, 90 se ci sono lesioni. Dall’accettazione ha 15 giorni per pagare. Se i termini passano, i passi sono tre: sollecito, reclamo alla compagnia, che deve rispondere in 45 giorni, e vie ordinarie.

1. I termini di legge, in una tabella

Quasi tutti dicono “l’assicurazione deve pagare entro trenta giorni”. Non è così, e la differenza conta quando scrivi un sollecito: se citi un termine sbagliato, la risposta è facile.

I termini di legge per l’offerta, il pagamento, il reclamo e l’azione in giudizio
CosaTermineDove sta scritto
Offerta per i soli danni a cose60 giorni dalla ricezione della richiesta completaArt. 148, comma 1
Offerta se il modulo è firmato dai conducenti coinvolti30 giorniArt. 148, comma 1
Offerta se ci sono lesioni90 giorni dalla documentazione completaArt. 148, comma 2
Richiesta incompletaLa compagnia chiede le integrazioni entro 30 giorni, e i termini ripartono da quando le riceveArt. 148, comma 5
Pagamento, se accetti l’offerta15 giorni dalla tua comunicazioneArt. 148, comma 6
Pagamento, se non accetti15 giorni: la somma offerta arriva lo stesso, come accontoArt. 148, comma 7
Pagamento, se non rispondiDopo 30 giorni di silenzio la compagnia versa comunque la somma offertaArt. 148, comma 8
Risposta al reclamo45 giorniIVASS
Azione in giudizioNon prima di 60 giorni dalla richiesta, 90 con danno alla personaArt. 145

Gli articoli sono quelli del Codice delle assicurazioni private. La frase da cui nasce tutto è questa:

“Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.”
Codice delle assicurazioni private, art. 148, comma 1

Due cose da notare. Il termine parte dalla documentazione, quindi da una richiesta completa. E la compagnia può rispondere anche con un no, purché dica “specificatamente” perché.

2. Cosa blocca davvero una pratica

Prima di sollecitare, capisci in quale di questi casi sei. La mossa giusta cambia.

  • La richiesta era incompleta. È il caso più banale. La compagnia ha 30 giorni per chiederti le integrazioni, e i termini ripartono da quando le riceve. Controlla che nella richiesta ci fossero l’atto di cessione, il documento del proprietario e l’indicazione di dove e quando l’auto era visibile.
  • La responsabilità è contestata. La compagnia mette in discussione come è andato il sinistro. Qui il sollecito non serve: serve ricostruire la dinamica, con la collaborazione del tuo cliente.
  • Il veicolo è estero. Il risarcimento diretto non si applica ai sinistri con veicoli immatricolati all’estero: lo dice l’art. 149. La richiesta va all’Ufficio Centrale Italiano, con una procedura sua.
  • La perizia non è concordata. L’offerta è arrivata, ma è bassa. Non è una compagnia che non paga: è una perizia da contestare, e si fa come spiega la guida Il perito ha tagliato il preventivo.

3. A quale compagnia hai scritto

Una richiesta mandata alla compagnia sbagliata ti fa perdere settimane. Le procedure sono due.

“In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.”
Codice delle assicurazioni private, art. 149, comma 1

È il risarcimento diretto: scrivi alla compagnia del tuo cliente. La guida operativa di Confartigianato Imprese Veneto ne elenca i requisiti: collisione fra due soli veicoli, sinistro avvenuto in Italia, entrambi immatricolati in Italia, entrambi assicurati in Italia.

In tutti gli altri casi vale la procedura ordinaria, verso la compagnia del responsabile. La stessa guida elenca i principali:

  • sinistri con almeno tre veicoli;
  • sinistri con biciclette o monopattini;
  • veicoli immatricolati all’estero: la richiesta va all’Ufficio Centrale Italiano;
  • veicoli non assicurati: la richiesta va al Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito da CONSAP.

Se c’erano i requisiti del risarcimento diretto e hai scritto alla compagnia del responsabile, quella non istruisce la pratica e ti rimanda all’altra: lo avverte la guida di Confartigianato. Hai perso settimane, e si riparte.

4. La fattura

Quando il credito ti è stato ceduto, la somma per la riparazione viene versata “previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata […] che ha eseguito le riparazioni” (art. 149-bis del Codice delle assicurazioni).

Quindi, prima di dire che la compagnia non paga: la fattura l’hai mandata? È intestata bene? Con la fattura vanno l’IBAN e il riferimento del sinistro. Come deve essere fatto l’atto di cessione è nella guida sulla cessione del credito.

5. Sollecito, reclamo, IVASS

Se i termini sono passati davvero, i passi sono questi, nell’ordine.

1. Il sollecito. Scritto, al liquidatore, con il numero di sinistro, la data in cui la compagnia ha ricevuto la richiesta completa e il termine scaduto. Niente aggettivi: date.

2. Il reclamo all’ufficio reclami della compagnia.

“Se sei insoddisfatto del comportamento di un’impresa di assicurazione, la prima cosa da fare è inviare un reclamo all’ufficio reclami dell’impresa, che deve risponderti entro 45 giorni. Se non ricevi risposta entro tale termine oppure non sei soddisfatto della risposta puoi rivolgerti all’IVASS.”
IVASS, pagina “Reclami”

La guida di IVASS nomina fra chi può presentare reclamo il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato. Se la carrozzeria che ha ricevuto il credito possa farlo a nome proprio non l’abbiamo trovato scritto: nel dubbio il reclamo lo firma il tuo cliente, e tu glielo prepari.

3. IVASS. È utile, ma bisogna sapere cosa aspettarsi. IVASS guarda se la compagnia ha rispettato tempi e regole. Non decide chi ha ragione sulla cifra:

“[…] l’IVASS: non ha il potere di risolvere controversie, in particolare in relazione all’attribuzione della responsabilità e alla quantificazione delle somme erogate dall’impresa”
IVASS, guida “Presentazione dei reclami”

4. Le vie ordinarie. L’azione in giudizio può essere proposta dopo sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento, novanta se c’è danno alla persona (art. 145). È il passo che costa, e si decide con un legale guardando la singola pratica.

6. Quando conviene passarci la pratica

I passi qui sopra li puoi fare tu. Quello che una carrozzeria da sola non ha è il tempo di seguirli tutti mentre lavora: sapere a chi scrivere, tenere il conto dei giorni, rispondere alle richieste di integrazione, sedersi col perito.

È il lavoro che facciamo noi. Seguiamo la pratica con la compagnia, capiamo dove si è fermata e la portiamo avanti. Tu incassi dalla compagnia, e il nostro compenso lo chiediamo solo a lei: da dove arriva è spiegato in Zero costi.

Le fonti

Aperte e lette il .

  1. Codice delle assicurazioni private, art. 148 (Procedura di risarcimento) (si apre in una nuova scheda su normattiva.it)I termini per l’offerta e per il pagamento, la richiesta incompleta, i cinque giorni per l’ispezione.
  2. Codice delle assicurazioni private, art. 149 (Procedura di risarcimento diretto) (si apre in una nuova scheda su normattiva.it)Quando si applica il risarcimento diretto e quando no.
  3. Codice delle assicurazioni private, art. 149-bis (Trasparenza delle procedure di risarcimento) (si apre in una nuova scheda su normattiva.it)Con la cessione, la somma per la riparazione è versata dopo la presentazione della fattura.
  4. Codice delle assicurazioni private, art. 145 (Proponibilità dell’azione di risarcimento) (si apre in una nuova scheda su normattiva.it)Dopo quanti giorni dalla richiesta si può agire in giudizio.
  5. Confartigianato Imprese Veneto, “La corretta gestione dei sinistri in carrozzeria. Guida operativa” (2024) (si apre in una nuova scheda su confartigianato.veneto.it)I requisiti del risarcimento diretto (pag. 5) e i casi di procedura ordinaria (pag. 8).
  6. IVASS, pagina “Reclami” per i consumatori (si apre in una nuova scheda su ivass.it)Il reclamo all’impresa e i 45 giorni per la risposta.
  7. IVASS, guida “Presentazione dei reclami” (si apre in una nuova scheda su ivass.it)Chi può presentare reclamo, i tempi di IVASS e cosa IVASS non può fare.

Questa guida spiega come funzionano le regole. Non sostituisce il parere di un legale sul tuo caso.

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